Servizio di R.S.P.P. esterno

La nomina del R.S.P.P. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, è un obbligo del Datore di Lavoro individuato nel D.Lgs. 81/2008 all’art. 17 comma 2.
Il servizio offerto è rivolto a ogni tipologia di azienda, dalla piccola alla grande impresa.
Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:

  • All’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
  • Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
  • Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
  • A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
  • A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  • A fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

D.V.R. - Documento di Valutazione dei Rischi

La Valutazione dei Rischi è un obbligo in capo al Datore di Lavoro previsto dall’art. 17 comma 1 del D.Lgs. 81/2008.
Il D.V.R. è il documento attraverso il quale il Datore di Lavoro dimostra di aver provveduto all’analisi dei rischi presenti nella sua attività e di aver identificato le misure per la loro eliminazione o riduzione a tutela dei lavoratori.

Gestione Sicurezza vi affiancherà nell’elaborazione del Documento, analizzando in primis la struttura dell’azienda e procedendo poi con cura e attenzione nella redazione del documento.

La redazione prevede:

  • Sopralluogo ambienti di lavoro e stesura di report fotografico con evidenziazione delle criticità
  • Verifica dei documenti sulla sicurezza esistenti
  • Identificazione dei rischi e relative analisi
  • Individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare, compresa la formazione
  • Elaborazione del documento
  • Consegna ed esecuzione di attività informativa ai lavoratori

Il documento andrà aggiornato in occasione di:

  • modifiche sostanziali del processo produttivo o del personale;
  • aggiornamenti normativi.

Ricordiamo che l’obbligo di elaborazione del D.V.R. è previsto anche per quelle imprese composte da soli soci lavoratori, che secondo quanto previsto dalla normativa vengono equiparati a lavoratori, art. 2 D.Lgs. 81/2008.

D.U.V.R.I. - Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali

Il D.U.V.R.I. è il documento che le aziende devono redigere nel caso di affidamento di lavori, servizi e forniture a imprese o lavoratori autonomi presso la propria sede (ad esempio appalti a ditte esterne come imprese di pulizie o cooperative), o di una singola unità produttiva, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la prestazione di lavoro autonomo, art. 26 del D.Lgs. 81/2008.

Il tutto è volto a valutare e quindi gestire le interferenze che possono generarsi tra il committente e l’operatore economico, garantendo la sicurezza dei lavoratori.

Gestione Sicurezza supporta le aziende nella redazione del documento, semplificando in termini di tempo e risorse una procedura complessa che prevede:

  • Valutazione dei rischi derivanti dalle interferenze, ovvero causati da attività svolte da più imprese nello stesso luogo
  • Individuazione delle misure da adottare per eliminare i rischi da interferenza
  • Redazione del documento identificando le misure volte all’eliminazione o riduzione dei rischi non eliminabili
  • Identificazione dei costi della sicurezza da interferenze

Ricordiamo che la redazione del D.U.V.R.I. non è prevista per lavori di natura intellettuale o di mera fornitura materiali

P.O.S. - Piano Operativo di Sicurezza

Il P.O.S. è un documento obbligatorio per i Datori di Lavoro delle imprese che operano nei cantieri edili, ove è prevista la redazione della valutazione dei rischi e delle relative misure di prevenzione e protezione per lo specifico appalto a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per ogni cantiere serve un P.O.S. specifico.
I contenuti minimi del P.O.S. sono elencati nell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008, nel caso in cui un P.O.S. non fosse completo in tutte le sue parti, verrebbe ritenuto inidoneo in seguito a controllo degli organi di vigilanza, i contenuti del POS devono essere coerenti con la specifica realtà riscontrata in cantiere ed eventualmente integrati con procedure specifiche e di dettaglio.
Gestione Sicurezza offre soluzioni in base alle esigenze del cliente, redazione di singoli P.O.S. o la fornitura di pacchetti che comprendono un numero di P.O.S. concordati da impiegare nel corso di un anno solare (escluse procedure specifiche di dettaglio).

Contenuti previsti dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008:

  1. I dati identificativi dell’impresa esecutrice, che comprendono:
    1. Il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere;
    2. La specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall’impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
    3. I nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
    4. Il nominativo del medico competente ove previsto;
    5. Il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
    6. I nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
    7. Il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’impresa esecutrice e dei lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
  2. Le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo dall’impresa esecutrice;
  3. La descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
  4. L’elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
  5. L’elenco delle sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative schede di sicurezza;l’esito del rapporto di valutazione del rumore;
  6. L’individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel psc quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
  7. Le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal psc quando previsto;
  8. L’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
  9. La documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere.

Ricordiamo che tra gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro vi è quello della valutazione dei rischi, perciò il P.O.S. va redatto per ogni cantiere edile, fatto salvo nel caso di lavoratori autonomi e appalto pubblico in presenza di una singola

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P.E.I. - Piano di Emergenza Interno e Planimetrie di evacuazione

Il Piano di Emergenza Interno è obbligatorio per le aziende con sedi ove sono presenti più di 10 addetti o nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, come indicato dal D.Lgs. 81/2008 all’art.43 e nel D.M. del 10 Marzo 1998 all’art.5.
Gestione Sicurezza supporta l’azienda nella redazione del suddetto piano, indicando:

  • Le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai lavoratori e dalle altre persone presenti;
  • Le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie informazioni al loro arrivo;
  • Specifiche misure per assistere le persone disabili.
  • Il piano di emergenza identifica un adeguato numero di persone incaricate di sovrintendere e Controllare l’attuazione delle procedure previste.

I fattori tenuti presenti nella compilazione del piano di emergenza e da includere nella stesura dello stesso sono:

  • Le caratteristiche dei luoghi con particolare riferimento alle vie di esodo; 5) il sistema di rivelazione e di allarme incendio;
  • Il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;
  • I lavoratori esposti a rischi particolari;
  • Il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta antincendio, pronto soccorso);
  • Il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori.

Il piano di emergenza è basato su chiare istruzioni scritte include:

  • I doveri del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali per esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
  • I doveri del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
  • I provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
  • Le specifiche misure da porre in atto nei confronti dei lavoratori esposti a rischi particolari;
  • Le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
  • Le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire
  • la necessaria assistenza durante l’intervento.

Assistenza alle persone disabili in caso di incendio:

  • È prevista l’assistenza alle persone che utilizzano sedie a rotelle e da quelle con mobilità ridotta
  • Assistenza alle persone con visibilità o udito menomato o limitato
  • Utilizzo di ascensori.

Il P.E.I. potrà essere integrato da planimetrie di evacuazione.
Ove previsto verranno anche organizzate le prove di evacuazione da eseguire periodicamente.